Il requisito essenziale di cui all’art. 3 comma 3 lett. d) della RED “Le apparecchiature radio non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio.” si applica a qualsiasi apparecchiatura radio che può di per sé comunicare tramite Internet, sia direttamente sia tramite qualsiasi altra
apparecchiatura («apparecchiature radio connesse Attrezzatura radio»)” (Art. 1.1, DR (UE) 2022/30).
Il requisito di base di cui all’art. 3 comma 3 lett. e) della RED “Le apparecchiature radio contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e
dell’abbonato” si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento di dati personali o di dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione (Art. 1.2, DR (EU) 2022/30), ma solo se l’apparecchiatura radio è connessa a Internet, un’apparecchiatura utilizzata per la cura dei bambini (ad esempio baby monitor), un giocattolo ai sensi della Direttiva 2009/48/UE (Direttiva sui giocattoli), o un’apparecchiatura radio indossata sul corpo o sugli indumenti (“indossabili”).
Il requisito di base di cui all’art. 3 comma 3 lett. f) della RED “Le apparecchiature radio supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi” si applica a qualsiasi apparecchiatura radio connessa “consenta al detentore o all’utente di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale [...]” (Art. 1.3, DR (UE) 2022/30).
Non esiste un catalogo dettagliato di tutti i dispositivi interessati. Tuttavia, gli esperti dell’Istituto VDE saranno lieti di supportarvi nell’analisi se il vostro prodotto rientra nei requisiti della Direttiva sulle apparecchiature radio secondo il nuovo Regolamento delegato.
I requisiti essenziali dell’Art. 3.3 lett. d), e) e f) della Direttiva sulle apparecchiature radio sono resi obbligatori dal Regolamento Delegato così come inteso dal Nuovo Quadro Legislativo. Non sono ancora state pubblicate norme armonizzate per il catalogo di prodotto esteso. Tuttavia, a breve verrà conferito un mandato agli organismi di standardizzazione. Gli esperti dell’Istituto VDE sono preparati. In coordinamento con l’Organismo Notificato RED in VDE, sono stati elaborati requisiti di test che coprono già i requisiti del Regolamento Delegato. Una base importante è la norma ETSI EN 303 645 con il corrispondente requisito di test ETSI TS 103 701, che è già stata applicata con successo presso VDE per molti dispositivi.
Se come produttori desiderate dichiarare la conformità agli art. 3 comma 3 lett. d), e) e f) per le vostre apparecchiature radio è necessario coinvolgere obbligatoriamente un Organismo Notificato fino alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (2014/53/UE art. 17 comma 4). L’Istituto VDE è a vostra disposizione con la possibilità di ottenere un Certificato di esame UE del tipo.
La nuova normativa è in vigore dal 1° febbraio 2022 ed è obbligatoria dal 1° agosto 2024 in poi. Per i produttori interessati il momento giusto per affrontare i nuovi requisiti è adesso. Questo perché dal 1° agosto 2024, solo i prodotti che soddisfano i requisiti essenziali di cui all’art. 3 comma 3 lett. d), e) e f) possono essere immessi sul mercato europeo. L’Istituto VDE sarà lieto di aiutarvi a raggiungere la conformità ai nuovi requisiti per le vostre apparecchiature radio.